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Area Penale
Cancelleria Centrale Penale
Modello F23
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Modello F23 - Istruzioni per la compilazione
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Normativa di riferimento in materia di copie di atti giudiziari: artt. 476-743/746 cpc.; artt. 76-153/154 att. cpc.; artt. 2714/2719 cc; art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Diritti di Cancelleria); D.M. 20.8.92 (Imposta di bollo). TUSG DPR 115 del 2002. N.B. Il D.L. 29/12/2009, in vigore dal 31/12/2009, convertito con modifiche con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha introdotto alcune novità in materia di diritti di copia. Al riguardo, si allegano circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2010 e nuove tabelle sui diritti di copia.
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Cancelleria Prima Sezione Penale
Normativa di riferimento in materia di copie di atti giudiziari: artt. 476-743/746 cpc.; artt. 76-153/154 att. cpc.; artt. 2714/2719 cc; art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Diritti di Cancelleria); D.M. 20.8.92 (Imposta di bollo). TUSG DPR 115 del 2002. N.B. Il D.L. 29/12/2009, in vigore dal 31/12/2009, convertito con modifiche con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha introdotto alcune novità in materia di diritti di copia. Al riguardo, si allegano circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2010 e nuove tabelle sui diritti di copia.
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Permesso di colloquio con imputato in stato di custodia cautelare: I permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare sono concessi dal giudice che procede (Giudice per le indagini preliminari o Giudice del dibattimento). Se, però, è stata emessa sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore della Struttura Carceraria presso la quale la persona si trova ristretta. (Art. 18 Legge 354/75).
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Richiesta copia atti penali ad opera di chi non è parte del processo: Il diritto di estrarre copia degli atti procesuali in materia penale spetta all’imputato, al difensore o alla persona offesa dal reato, ma solo se costituita parte civile. In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta l’autorizzazione al Giudice che procede, specificando il motivo della richiesta. (Art. 116 c.p.p.)
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Richiesta copie atti
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Cancelleria Seconda Sezione Penale
Normativa di riferimento in materia di copie di atti giudiziari: artt. 476-743/746 cpc.; artt. 76-153/154 att. cpc.; artt. 2714/2719 cc; art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Diritti di Cancelleria); D.M. 20.8.92 (Imposta di bollo). TUSG DPR 115 del 2002. N.B. Il D.L. 29/12/2009, in vigore dal 31/12/2009, convertito con modifiche con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha introdotto alcune novità in materia di diritti di copia. Al riguardo, si allegano circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2010 e nuove tabelle sui diritti di copia.
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Permesso di colloquio con imputato in stato di custodia cautelare: I permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare sono concessi dal giudice che procede (Giudice per le indagini preliminari o Giudice del dibattimento). Se, però, è stata emessa sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore della Struttura Carceraria presso la quale la persona si trova ristretta. (Art. 18 Legge 354/75).
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Richiesta copia atti penali ad opera di chi non è parte del processo: Il diritto di estrarre copia degli atti procesuali in materia penale spetta all’imputato, al difensore o alla persona offesa dal reato, ma solo se costituita parte civile. In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta l’autorizzazione al Giudice che procede, specificando il motivo della richiesta. (Art. 116 c.p.p.)
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Richiesta copie atti
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Cancelleria Giudice Indagini Preliminari / Giudice Udienza Preliminare
Modello F23
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Modello F23 - Istruzioni per la compilazione
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- 22 Kb)
Normativa di riferimento in materia di copie di atti giudiziari: artt. 476-743/746 cpc.; artt. 76-153/154 att. cpc.; artt. 2714/2719 cc; art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Diritti di Cancelleria); D.M. 20.8.92 (Imposta di bollo). TUSG DPR 115 del 2002. N.B. Il D.L. 29/12/2009, in vigore dal 31/12/2009, convertito con modifiche con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha introdotto alcune novità in materia di diritti di copia. Al riguardo, si allegano circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2010 e nuove tabelle sui diritti di copia.
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Richiesta copie fotostatiche degli atti
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Permesso di colloquio con imputato in stato di custodia cautelare: I permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare sono concessi dal giudice che procede (Giudice per le indagini preliminari o Giudice del dibattimento). Se, però, è stata emessa sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore della Struttura Carceraria presso la quale la persona si trova ristretta. (Art. 18 Legge 354/75).
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Richiesta copia atti penali ad opera di chi non è parte del processo: Il diritto di estrarre copia degli atti procesuali in materia penale spetta all’imputato, al difensore o alla persona offesa dal reato, ma solo se costituita parte civile. In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta l’autorizzazione al Giudice che procede, specificando il motivo della richiesta. (Art. 116 c.p.p.)
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