Come fare per: Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (Gratuito patrocinio)

Normativa di riferimento: Articoli 74 e 118 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.)  30 maggio 2002, n° 115.
L'articolo 74 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, così recita:
1) "È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato , condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria".
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; si applica anche alla fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (articolo 75 D.P.R. 115/2002)
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (articolo 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115):

  • chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
    Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
  • se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente;
  • ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
  • si tiene conto del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'interessato che si trova nelle indicazioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2004 (articolo 78 D.P.R. 115/2002).

Atto richiesto: Istanza di ammissione redatta ex articolo 79 D.P.R. 115/2002 (vedi fac-simile allegato)
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, se sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (articolo 80 D.P.R. 115/2002)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia:
Indirizzo: Via S. Martino della Battaglia n° 18 - 25121 Brescia
Telefono: 030 - 41 503
Fax: 030 - 29 02 34

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero (articolo 82 D.P.R. 115/2002).
L'articolo 84 del D.P.R. 115/2002 prevede che "Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 D.P.R. 115/2002" (Si riporta il testo dell'articolo 170 D.P.R. 115/2002:

  1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
  2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
  3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione).

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (articolo 85 D.P.R. 115/2002)
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.(articolo 86 D.P.R. 115/02)
Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n° 134 (articolo 87 D.P.R. 115/02).
Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. (articolo 88 D.P.R. 115/02)
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato (articolo 90 D.P.R. 115/02)

L'ammissione al patrocinio è esclusa:

  1. per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  2. se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 (articolo 91 D.P.R. 115/2002)


Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (articolo 92 D.P.R. 115/02).

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (articolo 93 D.P.R. 115/2002).

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (articolo 94 D.P.R. 115/2002)

La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (articolo 95 D.P.R. 115/02).

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 (articolo 96 D.P.R. 115/2002).

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento (articolo 99 D.P.R. 115/2002).

Documentazione richiesta (usare lo stampato allegato):

  1. DOMANDA in carta semplice, che, a pena di inammissibilità, contiene la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del processo cui si riferisce – se già pendente -, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 sopra specificate;
  3. IMPEGNO A COMUNICARE, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione.

Dove presentare l'istanza di ammissione:

Se il processo è pendente avanti all'Ufficio del Giudice Indagine Preliminare / Giudice Udienza Preliminare:

Cancelleria G.I.P. / G.U.P. e Decreti Penali:
Sede: Via L. Gambara, 40
Ubicazione: Corpo A | Piano 1 | Ascensore 1-2 | Scala A-B
Stanza: 79
Telefono: 030 - 76 72 219
Fax: 030 - 76 72 514
Responsabile:
Attività svolte:  
Direzione e coordinamento cancellerie della sezione GIP/GUP; patrocinio dei non abbienti a spese dello stato; gestione intercettazioni; raccolta, elaborazione e compilazione statistiche.


Se il processo è pendente avanti alle Sezioni Penali (dibattimento):

Cancelleria Centrale:
Sede: Via L. Gambara, 40
Ubicazione: Corpo A | Piano 2 | Ascensore 4-5 | Scala D
Stanza: 116-115-117
Telefono: 030 - 76 72 420
Fax: 030 - 76 72 534
Responsabile:
Personale:
Attività svolte:  
Adempimenti della fase dibattimentale precedenti all'udienza. Patrocinio a spese dello Stato. Nomina e liquidazione Giudici Popolari. Liquidazioni spese di Giustizia. Annotazioni su registri e sentenze dell'esito dei successivi gradi del giudizio.


Modulistica
  • Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 30.05.2002 n. 115)
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