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Come fare per: Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (Gratuito patrocinio)
Normativa di riferimento: articoli 74/89 e 119/159 del Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n° 115.
L'articolo 74 comma 2 del Decreto Presidente Repubblica (D.P.R.) 30 maggio 2002 n° 115, così recita:
2) "È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e
negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni
risultino non manifestamente infondate.".
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali
procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; si applica anche alla fase dell'esecuzione,
nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi
all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale
di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente
tecnico (articolo 75, D.P.R. 115/2002)
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (articolo 76, D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115):
- chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
- se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente;
- ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
ovvero ad imposta sostitutiva;
- si tiene conto del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti
della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Atto richiesto: Istanza di ammissione – L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le
enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende
far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere
l'ammissione (articolo 122, D.P.R. 115/2002)
L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata,
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il
processo, ovvero se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le
sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente
è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato (articolo 124, D.P.R. 112/2002).
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle
condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il
mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il
recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79,
comma 1, lettera d). (articolo 125, D.P.R. 115/2002)
Nei 10 giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio
dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata
e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista,
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che
l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Copia dell'atto con il quale
il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa
all'interessato e al magistrato. Se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,
questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto
(articolo 126, D.P.R. 115/2002)
Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine o il magistrato competente per il giudizio,
accoglie l'istanza, è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente (per la verifica della esattezza
dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla
base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario chiede la revoca dell'ammissione e
trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il reati di
cui all'articolo 125, D.P.R. 115/2002 (vedi sopra).
La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo,
anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa
dell'ufficio finanziario o della Guardia di
Finanza (articolo 127, D.P.R. 115/2002)
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto
nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n° 546 e successive modificazioni. (articolo 140, D.P.R. 115/2002)
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82;
per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n° 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è
richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà (D.P.R. 115/2002).
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia:
Indirizzo: Via S. Martino della Battaglia n° 18 - 25121 Brescia
Telefono: 030 - 41 503
Fax: 030 - 29 02 34
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