Come fare per: Richiedere copie di atti giudiziari

Le copie di atti giudiziari possono essere rilasciate alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse con certificazione di conformità (autentiche) e senza certificazione di conformità (per uso studio).
Le copie possono essere rilasciate in forma esecutiva per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata. Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.

Per il rilascio delle copie è necessario il versamento di marche che variano a seconda delle pagine dell'atto e dell'urgenza.
Inoltre è dovuto, eccezion fatta per i casi di esenzione previsti dalla legge, l'imposta di bollo di € 14,62 per ogni foglio di 100 righe.
Nella tabella e nella circolare 18 marzo 2010 del Ministero della Giustizia (allegate in basso) vengono indicati gli importi da versare per il rilascio delle copie e forniti i chiarimenti del caso. La richiesta può essere presentata da chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.

Le copie vanno richieste presso le cancellerie che hanno in custodia i vari fascicoli, ad eccezione di quelle delle sentenze del contenzioso civile che possono essere richieste presso:

Ufficio copie sentenze contenzioso civile:
Sede: Via L. Gambara, 40
Ubicazione: Corpo B | Piano 4 | Ascensore 9 | Scala G
Stanza: 62
Telefono: 030 - 76 72 250
Fax: 030 - 76 72 531
Responsabile:
  • RIZZA Dott.ssa Carmela (Funzionario Giudiziario)
Attività svolte:  
Rilascio copie sentenze dei procedimenti contenziosi civili (no fallimenti nè Volontaria Giurisdizione). Comunicazioni ai Comuni delle notizie relative ai procedimenti di separazione personale dei coniugi (giudiziali) e divorzi. Rilascio certificazioni passaggio in giudicato delle sentenze.


Come fare per - Richiedere copie di atti giudiziari
  • Normativa di riferimento in materia di copie di atti giudiziari: artt. 476-743/746 cpc.; artt. 76-153/154 att. cpc.; artt. 2714/2719 cc; art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Diritti di Cancelleria); D.M. 20.8.92 (Imposta di bollo). TUSG DPR 115 del 2002. N.B. Il D.L. 29/12/2009, in vigore dal 31/12/2009, convertito con modifiche con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha introdotto alcune novità in materia di diritti di copia. Al riguardo, si allegano circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2010 e nuove tabelle sui diritti di copia.
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