La legge 8 febbraio 1948 n° 47 – "Disposizioni sulla Stampa" – all'articolo 5, comma 1,
prescrive: "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la Cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi".
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque
ottenute con mezzi meccanici o fisio-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Di recente, la legge 7 marzo 2001 n° 62, all'articolo 1 – Definizione e disciplina del prodotto
editoriale – al comma 1, ha precisato:
La domanda con allegata la relativa documentazione deve essere presentata presso:
Sede: Via L. Gambara, 40
Ubicazione: Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5 | Scala D
Stanza: 69 - 66 - 67
Telefono: - 030 - 76 72 203
- 030 - 76 72 293
- 030 - 76 72 256
Fax: - 030 - 76 72 512
- 030 - 76 72 810
- 030 - 76 72 573